
Il Sindaco del Comune di Vimodrone MI ha posto un quesito relativo alla possibilità per un comune privo di personale di qualifica dirigenziale, di procedere alla revisione statutaria del proprio assetto organizzativo al fine di introdurre la dirigenza, alla luce della perdurante vigenza dell’art. 1, comma 557, lett. b) della legge n. 296/2006, che risulta non derogato dall’art. 7 del DM del 17 marzo 2020 attuativo del DL n. 34/2019. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere E’ rimessa all’Ente la facoltà di procedere all’introduzione dei ruoli dirigenziali, nel rispetto del quadro ordinamentale dettato dalle disposizioni di cui ai commi 557 e seguenti, arte. 1, della legge n. 296/2006. Nella fase di programmazione dei fabbisogni assunti secondo i nuovi parametri introdotti dalla riforma del 2019, l’ente sarà pertanto tenuto ad adottare, nell’esercizio della propria autonomia, tutte quelle azioni strumentalmente volte ad assicurare il protezione della spesa di personale entro i limiti recati dalle citate disposizioni di riferimento”.
Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/176/2023/PAR