
Nel caso di specie il quesito riguarda la possibilità di conferire, l’incarico a tempo determinato e a titolo oneroso di capo di gabinetto – per il quale siano esplicitamente escluse funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza e al quale siano affidate esclusivamente funzioni di supporto, affiancamento ed assistenza al Sindaco – a personale in quiescenza. La Corte ritiene che suddetto incarico non possa ritenersi escluso dal divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, poiché detta figura è per definizione posta a capo di un ufficio, quello del “gabinetto” appunto, ed è quindi titolare di poteri di direzione quantomeno nell’ambito del proprio ufficio cui, di regola, è assegnato ulteriore personale. Le peculiarità intrinseche della figura del capo di gabinetto e, analogamente, di quella di vicecapo, ove prevista, devono ritenersi ricomprese nella previsione della norma in esame, trattandosi del conferimento di un incarico che racchiude poteri direttivi e rappresenta, inoltre, una “carica” in un organo di governo dell’amministrazione.