La Cassazione conferma la correttezza dell’operato del Garante privacy. La Suprema Corte dà ragione all’Autorità sia sui tempi del procedimento, sia nel merito – Garante della Privacy Intervento del 14.09.2026

La Cassazione conferma la correttezza dell'operato del Garante privacy. La Suprema Corte dà ragione all'Autorità sia sui tempi del procedimento, sia nel merito - Garante della Privacy Intervento del 14.09.2026

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’azione del Garante per la protezione dei dati personali respingendo, con le sentenze nn. 24861/2026 e 22791/2026, i ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità – rispettivamente di 20.000 euro alla Società Editoriale Il Fatto S.p.A. e di 2.000 euro a Chiarelettere S.r.l. (oggi incorporata in Garzanti S.r.l.) – per la pubblicazione di un articolo, successivamente ripreso in un libro, contenente informazioni idonee a rendere identificabili i figli di una persona coinvolta in una vicenda giudiziaria.

Sul piano procedurale, la Suprema Corte ha chiarito che il procedimento avviato a seguito di un reclamo e quello volto all’eventuale applicazione di una sanzione amministrativa sono autonomi e distinti. Il termine previsto dall’articolo 143, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali per la decisione sul reclamo è posto a tutela del diritto del reclamante a ottenere una risposta in tempi ragionevoli: il suo superamento, pertanto, non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante, che resta soggetto ai soli termini, previsti dalla legge n. 689 del 1981, per la contestazione della violazione e per la prescrizione quinquennale – termini che, nei casi esaminati, risultavano rispettati.

Anche nel merito i ricorsi sono stati respinti. 

La Cassazione ha condiviso la valutazione già compiuta dai giudici di primo grado (Tribunale di Roma e Tribunale di Milano), secondo cui la pubblicazione dei nomi dei figli, unitamente al titolo di studio e all’attività professionale svolta, ha ecceduto il limite dell’essenzialità dell’informazione rispetto ai fatti di interesse pubblico narrati, trattandosi di soggetti privi di notorietà pubblica e non protagonisti della vicenda giudiziaria oggetto della narrazione.

Le due pronunce ribadiscono un principio cardine dell’attività di vigilanza dell’Autorità: l’interesse pubblico alla conoscenza di una vicenda giudiziaria non giustifica la diffusione di informazioni ulteriori rispetto a quelle effettivamente essenziali per comprenderla, specialmente quando i dati diffusi riguardano soggetti terzi, estranei ai fatti narrati. Il Garante prosegue nella propria attività di bilanciamento tra il diritto di cronaca e di informazione, da un lato, e la tutela della riservatezza delle persone coinvolte, anche indirettamente, in vicende giudiziarie altrui, dall’altro.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10300581

Lascia un commento

Lascia un commento