aggiornato costantemente con le ultime novità normative e giurisprudenziali, alla fine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione oltre i materiali didattici. I temi trattati nelle singole parti del videocorso sono la programmazione del fabbisogno di personale, i nuovi concorsi pubblici, le assunzioni del pnrr e le selezioni uniche, mobilità, comando e progressioni verticali, le graduatorie concorsuali, le assunzioni a tempo determinato e le stabilizzazioni, la nuova disciplina in tema di assunzioni di personale.
Il videocorso sulle assunzioni di personale è diviso in sei parti e ha una durata complessiva di 03:28 ore, viene
La Corte conferma che si tratta di “mala amministrazione” la sommaria gestione delle ferie, tale da determinare un accumulo generalizzato di ferie non godute. Ciò espone il datore di lavoro ad un rischio rilevantissimo di contenzioso, specie al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai fini del risarcimento eventualmente chiesto dal lavoratore per le ferie non godute. In ogni caso, il pagamento dell’indennità per ferie non godute, imputabile all’inerzia datoriale nell’offrire (cioè programmare i periodi e renderli disponibili per la scelta specifica del lavoratore) le ferie e far scattare la “mora del creditore”, costituisce fonte di danno erariale. Non c’è, poi, dubbio che l’accumulo di ferie sia traccia di un’organizzazione interna carente e possibile causa di malessere lavorativo per i dipendenti. La Corte dei conti, inoltre, evidenzia l’obbligo in capo al datore pubblico di scongiurare appunto tali rischi organizzativi ed economici, evitando che le ferie si accumulino in capo a ciascun dipendente per oltre 18 mesi. In secondo luogo, il datore deve modificare radicalmente il proprio modo di amministrare il rapporto di lavoro, allo scopo di assicurare che ciascun dipendente effettui ogni anno tutte le ferie spettanti (salvo eventuali casi particolari, connessi ad aspettative o vicende individuali, da valutare di volta in volta), ricordando che il lavoratore può e deve essere appunto messo in mora: il datore deve indicare i periodi nei quali le ferie sono possibili, anche specificando tetti massimi, in modo che il lavoratore specifichi quali siano gli slot scelti, così poi da permettere la successiva autorizzazione all’effettivo svolgimento una volta controllata la corrispondenza della richiesta di ferie alla programmazione individuale del lavoratore ed alle necessità organizzative. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Si evidenzia che le ferie costituiscono al contempo un diritto ma anche un dovere: è obbligazione contrattuale effettuare tutte le ferie previste entro l’anno, salvo esigenze personali che ne consentano un parziale slittamento, in modo che siano usufruite entro il 30 giugno dell’anno successivo. Si specifica che la programmazione non costituisce autorizzazione alla fruizione. Ciascun dipendente dovrà, dunque, chiedere comunque l’autorizzazione preventiva alla fruizione delle specifiche giornate di ferie cui sia interessato. La programmazione è da considerare a tutti gli effetti invito formale a fruire delle ferie spettanti a ciascun dipendente. Pertanto, ciascun responsabile di servizio, col supporto delle risorse umane, ha l’obbligo di: 1. verificare che ciascun dipendente pianifichi le ferie; 2. verificare che ne usufruisca effettivamente; 3. segnalare allo scrivente l’inadempimento all’obbligo di pianificare le ferie e/o di fruirne effettivamente. Tale programmazione delle ferie così predisposta ha l’effetto di offerta del datore e di mettere in mora i dipendenti creditori del diritto alle ferie. Pertanto, la mancata fruizione conseguente a tale offerta comporta: 1. la perdita di qualsiasi pretesa alla monetizzazione; 2. la perdita di tutte le giornate di ferie non fruite, in assenza di richiesta preventiva/domanda, maturate oltre i 18 mesi precedenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs 66/2010.
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