Articolo 14-bis (Facoltà assunzionali di Regioni, aziende ed enti del S.S.N. ed Enti locali ) L’articolo in esame interviene sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali delle regioni e degli Enti locali, di cui al D.L. 90/2014. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il comma 2, concernente le facoltà assunzionali delle aziende ed enti del S.S.N.; conseguentemente è stata modificata la rubrica dell’articolo al fine di renderla omogenea con le nuove disposizioni. In particolare: viene modificato l’articolo 3, comma 5, del suddetto decreto 90/2014, prevedendo la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a cinque anni (in luogo dei tre anni attualmente previsti), utilizzando, altresì, i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame: tale decorrenza, secondo la relazione tecnica comporta, conseguentemente, che la possibilità di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente deve intendersi limitata, nella fase di prima attuazione, al periodo compreso tra l’anno 2014 e l’anno 2019, senza possibilità di attingere a residui di annualità precedenti.(comma 1, lett.a) e comma 3); sono aggiunti, dopo il comma 5-quinquies dell’articolo 3, del suddetto decreto 90/2014, i commi 5-sexies e 5-septies: con il primo si prevede che, nel triennio 2019-2021, le Regioni e gli Enti locali possono effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente e nell’anno in corso, precisando, tuttavia, che i reclutamenti possano avvenire soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over; con il secondo si prevede che i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi54 (comma 1, lettera b));
viene introdotto il comma 2, che, in considerazione delle disposizioni sul pensionamento anticipato di cui al precedente articolo 14, prevede, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, che le aziende e gli enti del S.S.N. possano assumere specifiche professionalità (anche tenendo conto delle cessazioni di personale in corso d’anno), a condizione che tali assunzioni siano in linea con la programmazione regionale nonché nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza, nonché con le disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 3 a 3-ter, del D.L. 98/2011, concernente il contenimento della spesa per il personale sanitario. Per il contenimento della spesa per il personale sanitario hanno inciso le misure relative a: la revisione delle dotazioni organiche; la proroga del tetto alla spesa per il personale dipendente (pari alla spesa per il personale registrata nell’anno 2004 diminuita dell’1,4 per cento) disposta per il periodo 2010-2012 in attuazione del Patto per la Salute 2010-2012 e poi prorogata al triennio 2013-2015 (D.L. 98/2011 e D.L. 95/2012); il blocco dei rinnovi contrattuali; il limite alla crescita dei trattamenti economici per gli anni 2011-2013 pari al trattamento spettante nell’anno 2010, introdotto dal decreto legge 78/2010, prorogato fino al 2014 dal D.L. 98/2011, ed ulteriormente esteso al 2015 con la stabilità 2015 (L. 190/2014); la rideterminazione automatica dei fondi per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (D.L. 78/2010); il congelamento dell’indennità di vacanza contrattuale (D.L. 98/2011 e legge di stabilità 2014). Più in dettaglio, il D.L. 95/2012 (art. 15, commi 21 e 25) è intervenuto sul contenimento della spesa del personale sanitario modificando quanto previsto dall’articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010), per il triennio 2010-2012 e per gli anni 2013 e 2014. La norma conferma per il 2013 e per il 2014 ed estende al 2015, il livello di spesa stabilito per il 2004, ridotto dell’1,4 per cento, al netto dei rinnovi contrattuali successivi al 2004. Per il conseguimento di questo obiettivo le Regioni possono adottare interventi sulla rete ospedaliera e sulla spesa per il personale (fondi di contrattazione integrativa, organizzazione delle strutture semplici e complesse, dirigenza sanitaria e personale del comparto sanitario). La Regione è ritenuta adempiente al raggiungimento degli obiettivi previsti, a seguito dell’accertamento eseguito dal Tavolo di verifica degli adempimenti (ai sensi dell’art. 2, comma 73 della L. 191/2009). La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) , al comma 584 (modificando il comma 3 dell’articolo 17 del D.L. 98/2011) ha esteso al 2020 i parametri di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN, già previsti dall’art. 2, co. 71-73, della legge di stabilità 2010 (L. 191/2009), aggiungendo ulteriori condizioni perché una regione sia giudicata adempiente in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione di tale tipologia di spesa.
Articolo 14-ter (Utilizzo delle graduatorie concorsuali) L’articolo 14-ter amplia, rispetto a quanto attualmente previsto, la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Con riferimento alle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, il comma 1 dispone che – fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie e il numero dei posti banditi, nonché nel rispetto dell’ordine di merito – le relative graduatorie siano impiegate non più esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (come attualmente previsto dall’art. 1, c. 361, della L. 145/2018), ma anche: per la copertura dei posti che si rendono disponibili a seguito della mancata costituzione o della estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori; come specificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, facoltativamente per effettuare assunzioni di soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio, quali disabili (ex artt. 3 e 18 della L. 68/1999) e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro familiari (ex art. 1 L. 407/1998), sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Tali assunzioni avvengono entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente in materia e comunque in via prioritaria rispetto alle Convenzioni previste dall’art. 11 della L. 68/1999. Il richiamato art. 11 dispone che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma volto al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla L. 68/1999 per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili. Nella convenzione, che può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni di soggetti disabili, sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. In materia di quote di riserva destinate ai soggetti disabili, l’art. 3 della L. 68/1999 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura: – 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; – 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; – un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. In base a quanto disposto dall’art. 1 della L. 407/1998, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alla normativa vigente, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Infine, ai sensi dell’art. 18 della L. 68/1999, i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla medesima L. 68/1999 e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.