
… In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell’argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura. La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate.