Anche se l’incarico di Posizione Organizzativa è stato assegnato con atto illegittimo, il lavoratore ha diritto a percepire le indennità – Corte di Cassazione sentenza n. 4256/2024

Anche se l'incarico di Posizione Organizzativa è stato assegnato con atto illegittimo, il lavoratore ha diritto a percepire le indennità - Corte di Cassazione sentenza n. 4256/2024

Link al documento: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240216/snciv@sL0@a2024@n04256@tO.clean.pdf

Incarichi di elevata qualificazione a tempo parziale – ARAN parere CFL251

Incarichi di elevata qualificazione a tempo parziale - ARAN parere CFL251

Sulla questione si evidenzia che la regola attualmente vigente è contenuta nell’art. 53, comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018 ai sensi della quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.

L’incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% solo negli enti privi di dirigenza.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7564-funzioni-locali-lavoro-a-tempo-parziale/14504-cfl251.html

È possibile conferire un incaricato di Elevata Qualificazione al personale in regime di part time non inferiore al 50% – ARAN parere CFL241

È possibile conferire un incaricato di Elevata Qualificazione al personale in regime di part time non inferiore al 50% - ARAN parere CFL241

In merito al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale attualmente vigente è contenuta nell’art. 53, comma 3  del CCNL del 21maggio 2018  ai sensi della quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.

L’incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale, di durata non inferiore al 50%, solo negli enti privi di dirigenza, su posizioni previamente individuate dall’ente.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7564-funzioni-locali-lavoro-a-tempo-parziale/14407-cfl241.html