Parere n. 93/2023 Nuovo codice di comportamento dei dipendenti Pubblici – Parere non favorevole – Richiesta chiarimenti

Parere n. 93/2023 Nuovo codice di comportamento dei dipendenti Pubblici - Parere non favorevole - Richiesta chiarimenti

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere previsto sullo schema di DPR recante modifiche al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” da ultimo definito con DPR 62/2013. I giudici amministrativi, esprimono importanti riserve in merito alle nuove regole introdotte dal provvedimento tra le quali evidenzia, quelle riferibili all’area dei doveri concernenti la tutela dell’immagine della pubblica amministrazione, in relazione “all’utilizzo delle nuove tecnologie, mezzi di informazione, social media. rilevando una indeterminatezza delle condotte sanzionabili favorita anche dall’utilizzo di espressioni linguistiche molte delle quali tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato”egualmente, esprimono perplessità in relazione alle regole di condotta in materia di rispetto dell’ambiente, per le quali, secondo il Consesso, sarebbe opportuno fare “un’analisi che dia conto degli sprechi intervenuti nelle risorse e nei materiali e di quanto essi siano addebitabili a comportamenti individuali anziché a carenze di sistema ed al regime di finanziamento in consolidamento di bilancio (che, notoriamente, contraddice la raggiungibilità di standard ambientali virtuosi in assenza di investimenti nelle strutture fisiche della stessa p.a., oltre che, in generale, per tutti i cittadini destinatari di tali standard)”.Alla luce di queste valutazioni i giudici esprimono un parere non favorevole in quanto l’insieme delle nuove regole che il decreto si propone di introdurre, per la loro capacità di incidere come fonti di nuove responsabilità disciplinari e anche, a determinati effetti, penali, civili, amministrative e contabili sulla sfera dei diritti e delle libertà dei singoli, meritano di essere valutate, e attentamente ponderate da parte della stessa Amministrazione proponente, nella loro stretta necessità oltre che nella loro adeguatezza, quando si tenga conto che esse sono destinate ad applicarsi ai tanti contesti organizzativi e funzionali delle tante pubbliche amministrazioni.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/13688-parere-n-932023-nuovo-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-parere-non-favorevole-richiesta-chiarimenti-.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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CODICE DISCIPLINARE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB DELL’ENTE ENTRO IL 01.12.2022 – CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022

Art. 72 Codice disciplinare

  1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

  1. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
  2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 165/2001;
    b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
    c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
    d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
    e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della L. n. 300/1970;
    f) negligenza o insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
    g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
    h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.
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